Condizioni generali di contratto e termini d'uso per l'inserimento delle offerte sui Siti idealo

Versione: 31 Agosto 2023

 

Premessa

  1. Il Contraente vende beni o servizi ai Clienti tramite il proprio servizio Internet (di seguito anche: "Negozio online"), il quale viene definito separatamente tra le parti.  
  2. Oggetto dell’azienda idealo internet GmbH (di seguito: "idealo”) è la gestione di motori di comparazione prezzi e prodotti per merci e servizi in Internet. Su www.idealo.it ed i suoi siti partner, nonché tramite applicazioni mobili e messaggi di posta elettronica (di seguito, rispettivamente e sinteticamente: "Siti idealo"), potenziali acquirenti (di seguito: "Clienti") possono ricevere informazioni su merci e servizi offerti da terzi in Internet (di seguito: "inserzione" o "pubblicità").

 

§ 1 Oggetto del contratto

  1. idealo pubblicizza le offerte del Contraente sulle pagine di idealo elencandole. Nell'inserimento, idealo inserisce un link all'URL del Negozio online indicato dal Contraente. La transazione di acquisto avviene direttamente ed esclusivamente tra il cliente e il Contraente.
  2. idealo non è responsabile di alcuna funzionalità o disponibilità specifica delle pagine idealo. Gli attuali parametri principali che determinano il ranking delle offerte e i motivi della relativa ponderazione rispetto ad altri parametri possono essere consultati sul sito https://www.idealo.it/sconti/ranking.

 

§ 2 Compenso

Il Contraente paga ad idealo, come corrispettivo per l’utilizzo del catalogo-software, un compenso per ogni visita procurata dai Siti idealo e diretta sui siti web del Contraente (di seguito: “Click”). L'importo viene stabilito in base al Contratto di cooperazione tra il Contraente e idealo.

 

§ 3 Obblighi del Contraente

  1. Il Contraente fornisce ad idealo le proprie offerte in conformità con le disposizioni di legge, delle presenti CG e delle linee guida di idealo. In particolare, non verranno ammesse forme di pubblicità ingannevole per i propri prodotti e servizi, né violazioni ai diritti d'autore, marchi o altri diritti di proprietà nella trasmissione delle proprie offerte ad idealo. Inoltre, vanno comunicate ad idealo le informazioni sui costi relativi ai mezzi di pagamento e ai costi di spedizione in conformità con le disposizioni di legge.
  2. Il Contraente adempie tutti i servizi connessi all’utilizzo del suo Negozio online, come per es. gestione dei pagamenti, spedizione, prestazioni di garanzia, cancellazione ecc. in maniera autonoma e sotto la propria responsabilità.
  3. Il Contraente offre ai Clienti almeno due modalità di pagamento, una delle quali deve essere una forma di pagamento di uso corrente (per es. carta di credito, PayPal o contrassegno).
  4. I costi di spedizione complessivamente conteggiati dal Contraente nei confronti del Cliente ammontano per prodotto, nel caso di prodotti di piccole dimensioni, ad un massimo di € 15,00 e, nel caso di prodotti di grandi dimensioni, ad un massimo di € 50,00, incluse eventuali spese di spedizione per contro assegno, assicurazione e altri costi per transazioni conteggiati in aggiunta sul prezzo di acquisto. Sono possibili costi di spedizione più elevati in casi particolari. Il Contraente indica insieme al prezzo del prodotto il relativo costo di spedizione, affinché il Cliente possa visualizzare eventuali costi aggiuntivi e relativi importi già visitando le liste di comparazione prezzi sui Siti idealo.

 

§ 4 Fatturazione e scadenza

  1. idealo fornisce un elenco (reporting) del numero di Click e calcola il compenso che ne risulta in base al § 2, oltre all’imposta sul valore aggiunto in vigore (ove applicabile). Il reporting è disponibile online per il Contraente.
  2. Il conteggio dei Click da fatturare è di esclusiva competenza di idealo. In caso di necessità, il Contraente ha il diritto di richiedere ad idealo una volta l'anno la documentazione necessaria per la verifica dell'accuratezza e della completezza del conteggio dei Click e delle relative fatturazioni. Tale diritto si riferisce a quelle fatture che sono state emesse da idealo al Contraente nei 15 mesi precedenti la verifica. A tale scopo, sarà opportuno fornire un preavviso sufficiente per effettuare il controllo ed effettuarlo durante i normali orari di lavoro di idealo. Dato il carattere confidenziale dei documenti e delle informazioni in oggetto, la verifica potrà essere effettuata solo presso le sedi di idealo e solo da un revisore contabile o da un perito, obbligati alla segretezza degli accertamenti eseguiti durante l’esercizio della loro funzione (di seguito: "Esaminatori"). La verifica si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati. L'esaminatore trasmetterà al Contraente solo i dati necessari per la fatturazione. Qualora, durante la verifica compiuta dall'Esaminatore, si riscontri una difformità a scapito del Contraente pari ad oltre il 5% e imputabile ad idealo, idealo è tenuta a sostenere i costi della verifica che spetterebbero altrimenti al Contraente stesso.
  3. Se l'importo netto della fattura è inferiore a € 20.00, idealo può, a sua discrezione, non emettere fattura finché tale soglia di fatturazione non venga superata. idealo è autorizzata, ma non obbligata, ad inviare la fattura in formato pdf per e-mail all’indirizzo e-mail del Contraente indicato a tale scopo.
  4. L'importo della fattura è immediatamente esigibile.
  5. idealo ha diritto di emettere fatture con frequenza bisettimanale invece che mensile.
  6. Solleciti di pagamento possono essere validamente inviati per e-mail all’indirizzo di posta elettronica del Contraente indicato a tale scopo.

 

§ 5 Obblighi di cooperazione e d'informazione del Contraente

  1. Affinché le offerte del Contraente visualizzabili dai Clienti sui Siti idealo siano sempre aggiornate, il Contraente è tenuto a fornire ad idealo i dati necessari per l'identificazione del prodotto e le altre informazioni di ordine giuridico/economico riguardanti le relative offerte con la frequenza richiesta da idealo. La sede di raccolta e la struttura dei dati trasmessi vengono determinate in base alle direttive fornite da idealo.
  2. Su richiesta del Contraente, idealo può revocare la quotazione di un'offerta sul proprio sito (di seguito: “De-Listing”). Il Contraente può farne richiesta esclusivamente tramite comunicazione a mail@idealo.it per il giorno lavorativo successivo, tenendo presente che il sabato non conta come giorno lavorativo. In particolare, è opportuno considerare che lo svuotamento o la cancellazione del file CSV non comporta un De-Listing.

 

§ 6 Diritti di utilizzo

  1. Il Contraente mette a disposizione di idealo testi, loghi, marchi, immagini del prodotto, video e altri elementi scritti o grafici utili a contrassegnare il Contraente o la sua offerta (di seguito, rispettivamente e sinteticamente: “Contenuti”) con la migliore risoluzione disponibile per il Contraente, e concede ad idealo, in particolare per quanto riguarda l'insieme dei diritti di proprietà esistenti, il diritto di utilizzo semplice, gratuito, revocabile ed illimitato sia a livello spaziale che temporale (incluso il diritto alla elaborazione, nella misura in cui il trattamento e la modifica avvengano nel rispetto della natura intellettuale dell'opera) dei Contenuti. Se il Contraente non solleva obiezioni, idealo potrà anche attingere Contenuti dalle pagine del Negozio online. idealo non è tenuta ad attribuire la paternità sul materiale. La portata e il contenuto dei diritti di utilizzo sono limitati ad assicurare un adeguato funzionamento dei Siti idealo e alla promozione commerciale del Negozio online, delle sue offerte e dei Siti idealo.
  2. Al Contraente non è consentito copiare o estrarre (ad esempio tramite web scraping) i Contenuti dei Siti idealo o i dati delle offerte ivi riportate (di seguito: “Contenuti di idealo”) che non siano stati trasmessi dal Contraente. Non è consentito altresì attingere Contenuti di idealo da terzi.

 

§ 7 Recensioni dei clienti

  1. idealo ha il diritto di pubblicare recensioni positive o negative dei Clienti relativamente alla gestione degli ordini da parte del Negozio online senza ulteriore verifica della correttezza delle recensioni, finché il Contraente non dimostri in maniera convincente nei confronti di idealo che i fatti rappresentati non corrispondano al vero.
  2. Sarà cura del Contraente informare i Clienti, nelle comunicazioni e-mail con essi e nelle pagine del Negozio online, in modo legalmente consentito sulla possibilità di pubblicare recensioni sui Siti idealo. Il Contraente s'impegna a non influenzare in alcun modo il contenuto delle recensioni dei suoi Clienti e non pubblica esso stesso recensioni.

 

§ 8 Durata del contratto, misure restrittive e recesso

  1. L'accordo di cooperazione è a tempo indeterminato e può essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni di calendario. 
  2. Resta fermo il diritto di recedere senza preavviso per giusta causa, ad esempio in caso di ripetute violazioni del contratto da parte della controparte. Ciascuna parte può recedere dall'altra parte contraente senza preavviso se esistono fatti in base ai quali non ci si può ragionevolmente aspettare che la parte contraente che recede continui il contratto, tenendo conto del singolo caso e soppesando gli interessi di entrambe le parti.
  3. La disdetta deve essere comunicata in forma testuale (e-mail, fax, lettera). In ogni caso è sufficiente un'e-mail all'indirizzo mail@idealo.it o al referente operativo indicato dal Contraente. 
  4. Con riserva della clausola 5, idealo può adottare le seguenti misure ("misure restrittive") nei confronti del Contraente:

a. Ritardare la pubblicazione di offerte, valutazioni e altri contenuti.

b. Rifiuto della pubblicazione o della cancellazione di offerte, valutazioni o altri contenuti

c. Avvertenze

d. Occultamento temporaneo delle offerte

e. Sospensione temporanea dall'utilizzo dei servizi idealo

f. Altre limitazioni all'utilizzo dei servizi idealo

5. Il presupposto per l'imposizione di una misura restrittiva ai sensi del punto 4 è la prova concreta che il Contraente viola le norme di legge, le ordinanze delle autorità o dei tribunali, le CG di idealo, le linee guida di idealo o i diritti di terzi (ad esempio i prestatori di servizi di pagamento integrati) o che vi è altrimenti un interesse giustificato alla misura restrittiva. 

6. L'interesse legittimo può sorgere in particolare per i seguenti motivi:

a. In caso di molestie, insulti, minacce o altre interferenze con i diritti del cliente finale, di altri negozi online e/o di idealo (incluse le società affiliate) da parte del Contraente

b. In caso di almeno 5 reclami o valutazioni negative per trimestre da parte dei clienti finali

c. Prevenzione delle frodi (per proteggere gli utenti, i negozi online e/o idealo da attività fraudolente)

d. Tutela della reputazione (comprese dichiarazioni polemiche o affermazioni di fatti non veritieri a danno di idealo)

e. Trasmissione di offerte non conformi alle leggi o alle linee guida di idealo.

f. Il Contraente non rilascia l'autorizzazione all'addebito diretto richiesta o revoca un'autorizzazione all'addebito diretto esistente

g. Mancato pagamento della parte Contraente

Nel decidere l'imposizione di una misura restrittiva, idealo terrà conto dei legittimi interessi del Contraente. 

7. idealo giustificherà qualsiasi disdetta e/o misura restrittiva. I possibili motivi per l'imposizione di una disdetta ordinaria ai sensi del punto 1 e/o di una misura restrittiva ai sensi del punto 4 derivano dal punto 5. Inoltre, una disdetta ordinaria può basarsi sul fatto che idealo e il Contraente non si accordano sull'ammontare del compenso. 

Tuttavia, non sarà fornita alcuna giustificazione fintanto che vi sia motivo di ritenere che possa ostacolare l'efficace lotta contro le attività illecite o che debba o possa essere omessa a causa di un ordine di legge, ufficiale o giudiziario.

8. Se idealo impone una misura restrittiva ai sensi del punto 4 o dichiara la risoluzione, il Contraente ha la possibilità di chiarire i fatti sottostanti e la loro valutazione nell'ambito della procedura interna di gestione dei reclami di idealo (cfr. § 14.5 delle presenti CG di idealo).
 

§ 9 Responsabilità

  1. Entrambe le parti contraenti gestiscono i loro servizi web (Siti idealo e Negozio online) in forma autonoma e in reciproca indipendenza, e sono esclusivi responsabili dal punto di vista tecnico, legale e dei contenuti per le loro pagine web.
  2. idealo non si assume alcuna responsabilità in merito al comportamento dei Clienti. In particolare, idealo non è da ritenersi responsabile per alcun danno che possa derivare al Contraente dalla condotta dei Clienti. Parimenti, idealo esclude ogni garanzia circa il raggiungimento di un fatturato determinato o di un successo di vendite per effetto delle visite ottenute attraverso i Siti idealo.
  3. Il Contraente esonera idealo da qualsiasi pretesa di terzi, in particolare in ordine alla grafica, ai contenuti o agli aspetti tecnici delle pagine web del Negozio online e dei prodotti, prestazioni di servizi, informazioni ed altre prestazioni, offerti o non offerti su tali pagine. Questo vale anche per pretese di terzi basate sull'utilizzo delle informazioni, ossia dei Contenuti, fornite dal Contraente attraverso idealo. Il Contraente solleva idealo da qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo contrattuale, promessa o garanzia che il Contraente abbia assunto nei confronti di un soggetto terzo nell’ambito dello svolgimento del relativo rapporto contrattuale (in particolare nell’ambito della gestione degli ordini ai sensi del § 3). Ciò non si applica se il Contraente non è responsabile della violazione.
  4. Qualora i Clienti facciano valere nei confronti di idealo condizioni del Negozio online che il Negozio online abbia comunicato ad idealo, ma che reputi inefficaci nei confronti del Cliente (per esempio, nel caso dell’impegno a farsi carico dei costi di restituzione), idealo può farsi carico dell’adempimento di suddette condizioni nei confronti dei Clienti al posto del Negozio online. Il Contraente è tenuto a risarcire idealo dei costi che ne derivano.
  5. La responsabilità di idealo - indipendentemente dalla ragione giuridica – si limita alle seguenti fattispecie:
    1. In caso di dolo o grave negligenza di un rappresentante legale, un dirigente o eventuale personale ausiliario,
    2. Nel merito, in caso di ogni violazione colposa di un obbligo il cui adempimento consente la corretta esecuzione del contratto e sul rispetto del quale il Contraente possa regolarmente fare affidamento (obbligo cardinale), altresì in caso di ritardo o di impossibilità. In questi casi, la responsabilità per perdite finanziarie e danni alla proprietà è comunque limitata ai danni tipicamente prevedibili.
    3. Le limitazioni di cui sopra non si applicano nei casi di responsabilità in base a diritto vincolante, in particolare la legge sulla responsabilità del prodotto (Produkthaftungsgesetz), in caso di assunzione di una garanzia e in caso di lesioni colpose recate alla vita, alla persona o alla salute.

 

§ 10 Obblighi di riservatezza

  1. Le parti si impegnano a non divulgare informazioni riservate. Ciò riguarda, in particolare, le informazioni concernenti gli affari, le procedure commerciali, le strutture dei prezzi, i conteggi, gli accordi finanziari o contrattuali, il contenuto del presente contratto nonché le procedure ed i programmi usati da idealo. In caso di dubbio, si presuppone che un'informazione concernente le modalità lavorative di una parte contraente, ricevuta dall’altra nell’ambito della collaborazione, sia coperta dal segreto. Tale obbligo si estende per un periodo di due anni dalla scadenza del Contratto di cooperazione. Non rientrano in tale vincolo le informazioni riservate:
    1. che erano dimostrabilmente già note alla parte ricevente al momento della conclusione del contratto o che lo sono divenute successivamente grazie a terzi, senza che ciò sia stato causato da una violazione di accordi di riservatezza, norme di legge o provvedimenti amministrativi;
    2. che siano di dominio pubblico al momento della conclusione del contratto, o che lo siano divenute successivamente, nella misura in cui ciò non avvenga in violazione al presente contratto;
    3. la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o per ordine di un tribunale o di una pubblica autorità. Nei limiti di quanto consentito dalla legge, le parti sono tenute a consultarsi previamente circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, in modo da fornire alla parte danneggiata l'opportunità di procedere legalmente contro tale divulgazione.

2. Le parti contrattuali consentiranno l'accesso ad informazioni riservate soltanto a consulenti sottoposti a segreto professionale o ad altri soggetti autorizzati che abbiano previamente sottoscritto una dichiarazione con la quale gli stessi si assumono gli obblighi di riservatezza individuati e disciplinati dal presente accordo. Inoltre, le parti s'impegnano a divulgare le informazioni riservate solo a quei dipendenti della propria società e a quei dipendenti delle società collegate con idealo secondo il § 15 della legge tedesca sulle società per azioni (Aktiengesetz), i quali abbiano necessità di conoscere le suddette informazioni per l'esecuzione del presente contratto. Le parti s'impegnano a che tali dipendenti, anche dopo aver terminato il rapporto lavorativo con l'azienda, siano obbligati in misura legalmente ammissibile a mantenere la riservatezza sulle conoscenze acquisite durante l'espletamento delle proprie mansioni. Le parti si impegnano inoltre ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.

3. Nel caso in cui una parte contrattuale abbia violato gli obblighi di confidenzialità di cui al § 10.1 e

§ 10.2 e tale violazione sia ad essa imputabile, sarà tenuta a pagare all’altra parte contrattuale una penale di € 1.000,00 (mille euro), fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori. La penale già pagata verrà scalata dal risarcimento danni riconosciuto.

 

§ 11 Adeguamento indice prezzi al consumo

  1. Nel caso di una variazione minima del 5% dell’Indice dei prezzi al consumo per la Germania ("Verbraucherpreisindex für Deutschland") pubblicato mensilmente dall’Ufficio Federale di Statistica Tedesco (vedi: www.destatis.de) rispetto all’indice pubblicato per il mese della sottoscrizione del contratto di cooperazione, il corrispettivo che il Contraente è tenuto a pagare viene ogni volta automaticamente modificato in misura proporzionale e arrotondato secondo le regole commerciali a 0,1 centesimi di euro. La modifica del compenso avrà effetto a partire dal mese successivo alla variazione.
  2. Per ogni variazione successiva dell’indice rispetto all’ultima modifica di volta in volta effettuata in ordine al compenso da versare, si applicano mutatis mutandis le presenti disposizioni.

 

§ 12 Modifica dell'accordo

  1. idealo si riserva il diritto di modificare il presente contratto in presenza di importanti motivi, in particolare in caso di cambiamento della situazione giuridica o della giurisprudenza dei tribunali supremi. Inoltre, idealo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza motivazione disposizioni meno importanti del presente contratto, a condizione che tale modifica non comporti una riorganizzazione dell'intera struttura contrattuale. Una riorganizzazione dell'intera struttura contrattuale si ha, ad esempio, in caso di modifica del § 2 - Retribuzione - o del § 9 - Responsabilità.
  2. Le condizioni modificate saranno inviate in forma testuale via e-mail almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Se il Contraente non accetta le modifiche, ha il diritto di recedere gratuitamente dal contratto in forma testuale fino alla data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche. La disdetta avrà effetto 15 giorni dopo il ricevimento della comunicazione di disdetta da parte di idealo. Il Contraente può rinunciare in qualsiasi momento al termine di disdetta ai sensi del § 12.2, comma 1, con una dichiarazione scritta o con un chiaro atto di conferma. La pubblicazione di nuovi prodotti o servizi nei servizi di intermediazione online prima della scadenza del termine è da considerarsi un atto di conferma inequivocabile con cui si rinuncia al termine, tranne nei casi in cui il termine ragionevole e proporzionato sia superiore a 30 giorni perché il Contraente deve apportare notevoli adeguamenti tecnici ai propri prodotti o servizi a causa delle modifiche alle CG. In questi casi, l'introduzione di nuovi beni e servizi da parte del Contraente non costituisce automaticamente una rinuncia al termine.

 

§ 13 Accesso e utilizzo dei dati

  1. Nell'ambito dell'utilizzo del servizio, idealo riceve l'accesso a diversi dati degli utenti e del Contraente. Tra questi rientrano i dati che il Contraente trasmette a idealo per la visualizzazione delle sue offerte sulle pagine di idealo (ad esempio le descrizioni degli articoli o le immagini dei prodotti), nonché i dati personali ai sensi dell'art. 4.1 RGPD in relazione all'utilizzo del servizio.  
  2. Altri dati vengono generati durante l'utilizzo del servizio o vengono generati da idealo durante l'utilizzo del servizio. Si tratta, ad esempio, di dati sulla comunicazione, analisi delle chiamate all'offerta, statistiche sui clic e sugli ordini o valutazioni dei clienti.
  3. Nell'ambito dell'utilizzo del nostro servizio e ai fini della fatturazione con il Contraente e dell'elaborazione delle nostre prestazioni contrattuali, il Contraente riceve l'accesso a questi dati via e-mail e/o tramite il suo conto commerciale.  
  4. I dati vengono trasmessi anche a terzi se idealo è obbligata per legge a farlo o se ciò è necessario per la fornitura dei nostri servizi.
  5. A meno che idealo non sia obbligata a conservare i dati per motivi contrattuali o legali o abbia un interesse legittimo a conservarli, idealo cancellerà i dati dopo la cessazione del contratto. 
  6. Il Contraente non ha più accesso ai dati forniti nel conto commerciale dopo la risoluzione del contratto.
  7. Le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di idealo si trovano anche nell'informativa sulla privacy.

 

§ 14 Disposizioni finali 

  1. Nel caso in cui una delle precedenti disposizioni non sia divenuta parte del contratto o sia inefficace, le ulteriori disposizioni continuano ad essere valide. Al posto dei termini e delle condizioni inefficaci o non comprese nel contratto subentra la legge statutaria (§ 306 comma 2 del codice civile tedesco, il Bürgerliches Gesetzbuch - BGB). Le parti si impegnano, in questo caso, a sostituire la clausola inefficace o non compresa nel contratto con una disposizione il cui senso giuridico ed economico si avvicini il più possibile alla clausola che è venuta a mancare, purché non sia prioritaria o possibile alcuna interpretazione integrativa del contratto. 
  2. Al rapporto contrattuale si applica esclusivamente il diritto tedesco. 
  3. Modifiche o integrazioni del presente accordo richiedono per la loro validità la forma scritta (è sufficiente l'invio di una email). Questo vale anche per la clausola in oggetto. 
  4. Luogo di adempimento e foro esclusivo per le controversie relative all’esecuzione del presente rapporto contrattuale è Berlino, quartiere Mitte, nella misura in cui il Contraente sia un commerciante ai sensi del codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch - HGB), non abbia residenza permanente in Germania, abbia spostato la propria residenza permanente all'estero dopo la data di efficacia del presente accordo o se non siano noti il suo domicilio o la residenza abituale al momento della presentazione del ricorso o dell'azione legale. 
  5. idealo gestisce un sistema interno gratuito per i reclami del Contraente in relazione al rapporto contrattuale, raggiungibile via e-mail all'indirizzo reclami@idealo.it, e ne garantisce l'elaborazione in tempi ragionevoli. idealo esamina attentamente ogni reclamo, adotta le misure necessarie e informa il Contraente in merito a ciò o all'esito della procedura di reclamo.
  6. idealo collabora con i mediatori raccomandati dall'Associazione tedesca per il commercio elettronico e la vendita a distanza (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel bevh e.V.) qui elencati (Mediazione secondo il regolamento P2B - Bundesverband E-Commerce und Versandhandel bevh e.V.) al fine di raggiungere una risoluzione extragiudiziale di eventuali controversie con i partner contrattuali commerciali. Il processo di mediazione può comportare costi per il Contraente. Prima di avviare tale procedura, i Contraente dovrebbero pertanto cercare di chiarire gratuitamente i propri dubbi con la gestione dei reclami di idealo (cfr. § 14.5 delle presenti CG di idealo) al fine di trovare una soluzione rapida.