Impronta / Termini e condizioni generali

idealo internet GmbH  
Zimmerstrasse 50  
10888 Berlino, Germania   


Fax +49 30 80 09 70 50 2  
E-mail: mail@idealo.it


Amministratori delegati: Maxim Nohroudi, Jörn Rehse, Martin Sinner
PARTITA IVA: DE813070905  
Registro delle imprese: HRB 76749 - Tribunale locale di Berlino-Charlottenburg  

 

Responsabile dei contenuti

Jörn Rehse  
Zimmerstraße 50  
10888 Berlin, Deutschland  

Si prega di non spedire alcuna merce all'indirizzo indicato in questa impronta, in quanto non è possibile accettare la merce.

 

Condizioni generali di contratto per la pubblicizzazione di offerte di negozi online sulle pagine di idealo
 
Stato: 31 agosto 2023 

Premessa 

  1. Il partner contrattuale vende merci o servizi ai clienti tramite il proprio servizio Internet, che viene nominato separatamente tra le parti (di seguito denominato anche “negozio online”).  
  2. L'oggetto di idealo internet GmbH (di seguito “idealo”) è il confronto di prodotti e prezzi di beni e servizi su Internet. Sul sito www.idealo.de e sui siti partner, comprese le applicazioni mobili, e tramite messaggi di posta elettronica (di seguito, in sintesi, “siti idealo”), i potenziali acquirenti (di seguito “clienti”) possono ricevere informazioni su beni e servizi offerti in Internet da terzi (di seguito: “inserzione” o “applicazione”).  

§ 1 Oggetto del contratto 

  1. idealo pubblicizza le offerte del Partner Contrattuale sulle pagine di idealo attraverso inserzioni. Nelle inserzioni idealo inserisce dei link all'URL del negozio online indicato dal Partner Contrattuale. Il processo di acquisto avviene direttamente ed esclusivamente tra il cliente e il partner contrattuale.  
  2. idealo non è tenuta a garantire una determinata funzionalità o disponibilità delle pagine idealo. Gli attuali parametri principali che determinano la classifica delle offerte e i motivi della ponderazione relativa di questi parametri principali rispetto ad altri parametri possono essere visualizzati su https://www.idealo.de/aktion/ranking. 

§ 2 Remunerazione 

Il Partner Contrattuale versa a idealo un compenso per l'applicazione: come compenso per l'inserimento nelle pagine di idealo, un compenso per ogni visita al sito web del Partner Contrattuale (di seguito “click”) effettuata da idealo. L'importo del compenso è stabilito dal contratto di collaborazione tra il Partner Contrattuale e idealo. 

§ 3 Obblighi del partner contrattuale 

  1. Il partner contrattuale può mettere a disposizione di idealo le proprie offerte solo nel rispetto delle disposizioni di legge, delle presenti CG e delle linee guida di idealo. In particolare, non può pubblicizzare i propri prodotti e servizi in modo ingannevole, né presentare a idealo offerte che violino i diritti d'autore, i diritti di marchio o altri diritti. In particolare, le informazioni sui costi dei mezzi di pagamento e di spedizione devono essere trasmesse a idealo in conformità alle disposizioni di legge. 
  2. Il partner contrattuale esegue autonomamente e sotto la propria responsabilità tutte le prestazioni connesse all'utilizzo dell'online shop.
  3. Il partner contrattuale offre al cliente non solo il pagamento anticipato come opzione di pagamento, ma anche almeno un'altra opzione di pagamento comune e ragionevole (ad es. con carta di credito, su conto o con addebito diretto).  
  4. Le spese di spedizione nazionali complessive addebitate dal partner contrattuale al cliente (compresi i costi dei mezzi di pagamento) ammontano al massimo a 15,00 EUR per prodotto per i piccoli elettrodomestici e a 50,00 EUR per i grandi elettrodomestici, in ogni caso comprensive di eventuali spese di contrassegno, assicurazione o altre spese di transazione addebitate in aggiunta al prezzo di acquisto. Spese di spedizione più elevate sono ammesse solo in casi eccezionali di consegna da parte di uno spedizioniere.  
  5. Il partner contrattuale garantisce di essere in grado di procurare, vendere e spedire gli articoli in conformità alle condizioni applicabili al rispettivo ordine. In caso di reclami, resi o simili, si impegna a gestirli correttamente.  
  6. Il partner contrattuale si impegna a trattare i dati del cliente solo con il suo effettivo consenso e in conformità alle disposizioni di legge. 

§ 4 Fatturazione e scadenza 

  1. idealo redige un rendiconto mensile (reporting) delle prestazioni e calcola il compenso risultante ai sensi del § 2 più l'IVA applicabile (se prevista). Il rendiconto è a disposizione del Partner Contrattuale. 
  2. La determinazione delle richieste di remunerazione viene effettuata esclusivamente da idealo. Se necessario, il Partner Contrattuale ha il diritto di controllare una volta all'anno presso idealo i documenti e le prove necessarie per verificare la correttezza e la completezza delle richieste determinate e delle fatture e di metterli a sua disposizione. Questo diritto vale solo per le fatture che sono state emesse al Partner Contrattuale da idealo nei 15 mesi precedenti la verifica. I controlli devono essere annunciati in tempo utile, ossia con un ragionevole anticipo, e devono avvenire all'interno del normale orario di lavoro di idealo. In considerazione della riservatezza dei documenti e delle informazioni, questa verifica può essere effettuata solo nei locali aziendali di idealo e solo da un revisore giurato o da un'altra persona esperta tenuta al segreto professionale (collettivamente denominati “revisore”). Devono essere rispettate le disposizioni di legge, in particolare in materia di protezione dei dati. Il revisore attivo trasmette al partner contrattuale solo i dati e i risultati necessari per la fatturazione al partner contrattuale. Se durante la verifica da parte del revisore dei conti si riscontra uno scostamento superiore al 5% a danno del partner contrattuale, per il quale idealo è responsabile, idealo deve sostenere i costi di verifica ragionevoli e altrimenti il partner contrattuale. 3. Il revisore dei conti attivo deve essere in grado di fornire informazioni e di fornire informazioni al partner contrattuale. 
  3. Se l'importo netto della fattura è inferiore a 20,00 euro, idealo può emettere la fattura a propria discrezione solo quando il compenso complessivo supera per la prima volta tale importo. idealo ha il diritto, ma non l'obbligo, di inviare la fattura in formato pdf via e-mail all'indirizzo di posta elettronica della parte contraente appositamente indicato. 
  4. L'importo della fattura è immediatamente esigibile. I costi di pagamento, compresi gli eventuali rimborsi, sono a carico del contraente in base agli accordi con i fornitori di servizi di pagamento. 
  5. idealo è autorizzata a emettere fatture bisettimanali anziché mensili. 
  6. idealo può effettivamente inviare solleciti in forma di testo all'indirizzo e-mail indicato a tal fine dalla parte contraente. 

§ 5 Obblighi di collaborazione e informazione del contraente 

  1. Affinché le offerte del contraente presentate da idealo ai clienti siano sempre aggiornate, il contraente è tenuto a fornire a idealo tutte le informazioni e i documenti necessari per la richiesta e richiesti per legge/economicamente, nella frequenza e nel formato richiesti da idealo. La collocazione e la struttura delle informazioni fornite si basano sulle indicazioni di idealo. 
  2. 2. idealo può, su richiesta del partner contrattuale, interrompere la promozione della propria offerta (di seguito: delisting). Il contraente può richiederlo solo avvisando mail@idealo.de (i partner contrattuali per il mercato italiano che elencano offerte su www.idealo.it devono contattare mail@idealo.it) il giorno lavorativo successivo, essendo il sabato non lavorativo il giorno conta. In particolare, lo svuotamento o l'eliminazione del file CSV non comporta la cancellazione dall'elenco.
  3. Il partner contrattuale autorizza la richiesta di valutazione dei servizi di idealo e di ricerche di mercato e di opinione. Tutti i risultati dei sondaggi vengono elaborati e utilizzati senza alcun riferimento personale. Il partner contrattuale può opporsi in qualsiasi momento all'utilizzo dei dati. 

§ 6 Diritti di utilizzo 

  1. La parte contraente mette a disposizione di idealo testi, loghi, marchi, immagini di prodotti, video e altre rappresentazioni scritte o grafiche che servono a identificare la parte contraente o la sua offerta (di seguito in ogni caso e anche in sintesi: “contenuti”) nella migliore risoluzione disponibile per la parte contraente e concede a idealo il diritto di utilizzo semplice, gratuito, revocabile, spazialmente e temporalmente illimitato (compreso il diritto di modifica, a condizione che la modifica e la rielaborazione avvengano preservando il carattere intellettuale dell'opera), in particolare per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà industriale esistenti. Salvo obiezioni da parte della parte contraente, idealo può anche ricavare contenuti dalle pagine Internet dell'online shop. idealo non è tenuta a citare un autore. La portata e il contenuto dei diritti di utilizzo sono limitati a quanto necessario per il funzionamento delle pagine idealo e per la pubblicità dell'online shop, della sua offerta e delle pagine idealo. 
  2. Il partner contrattuale non è autorizzato a copiare o leggere (ad es. scrape) i contenuti memorizzati da idealo, i contenuti delle pagine idealo e i dati dell'offerta (di seguito denominati “contenuti idealo”) che non sono stati trasmessi dal partner contrattuale o a procurarsi contenuti idealo da terzi. 

 

§ 7 Commenti dei clienti 

  1. idealo ha il diritto di pubblicare recensioni positive e critiche dei clienti sull'evasione degli ordini dell'online shop senza ulteriore verifica dell'esattezza del loro contenuto, ma solo a condizione che il partner contrattuale non dimostri in modo soddisfacente a idealo che il contenuto dei fatti espressi è errato. 
  2. Nelle comunicazioni via e-mail con i clienti e sulle pagine Internet dell'online shop, il partner contrattuale fa riferimento alla possibilità di inviare recensioni sulle pagine di idealo in modo legalmente consentito. Il Partner Contrattuale non ha alcuna influenza sul contenuto delle recensioni dei propri clienti e non scrive personalmente alcuna recensione. 

§ 8 Durata del contratto, misure restrittive e recesso 


1. Il contratto di cooperazione ha una durata indeterminata e può essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni di calendario. 


2. Resta fermo il diritto di recedere senza preavviso per giusta causa, ad esempio in caso di ripetute violazioni del contratto da parte della controparte. Ciascuna parte può recedere dall'altra parte senza preavviso se sussistono fatti in base ai quali non ci si può ragionevolmente aspettare che la parte che recede continui il contratto, tenendo conto del singolo caso e ponderando gli interessi di entrambe le parti. 


3. La cancellazione deve avvenire per iscritto (e-mail, fax, lettera). È sufficiente un'e-mail all'indirizzo mail@idealo.it (i partner contrattuali per il mercato austriaco che pubblicano offerte su www.idealo.it sono pregati di utilizzare mail@idealo.it) o al contatto operativo indicato dal partner contrattuale.  


4. Con riserva della clausola 5, idealo può adottare le seguenti misure (“misure restrittive”) nei confronti del Partner Contrattuale: 

a. ritardare la pubblicazione di offerte, recensioni e altri contenuti
b. Rifiuto della pubblicazione o cancellazione di offerte, recensioni o altri contenuti. 
c. Avvertimento 
d. Occultamento temporaneo delle offerte 
e. Sospensione temporanea dall'utilizzo dei servizi di idealo. 
f. Altre limitazioni all'utilizzo dei servizi idealo 


5. Il presupposto per l'imposizione di una misura restrittiva ai sensi del punto 4 è la prova concreta che il partner contrattuale viola norme di legge, ordinanze ufficiali o giudiziarie, le CG di idealo, le linee guida di idealo o i diritti di terzi (ad es. fornitori di servizi di pagamento integrati) o che sussiste altrimenti un interesse legittimo alla misura restrittiva.

 
6. Un interesse legittimo può sorgere in particolare per i seguenti motivi: 

a. In caso di molestie, insulti, minacce o altre interferenze con i diritti del cliente finale, di altri negozi online e/o di idealo (comprese le società affiliate) da parte del partner contrattuale. 
b. in caso di almeno 5 reclami o recensioni negative per trimestre da parte del cliente finale 
c. prevenzione delle frodi (per proteggere gli utenti, i negozi online e/o idealo da attività fraudolente) 
d. Tutela della reputazione (comprese le dichiarazioni polemiche o le affermazioni di fatti non veritieri a danno di idealo) 
e. Trasmissione di offerte non conformi alle leggi vigenti o alle linee guida di idealo. 
f. Il partner contrattuale non rilascia l'autorizzazione all'addebito diretto richiesta o revoca l'autorizzazione all'addebito diretto esistente 
g. Mancato pagamento da parte del partner contrattuale 

Nel decidere l'imposizione di una misura restrittiva, idealo terrà conto dei legittimi interessi della parte contraente.  


7. idealo giustifica ogni cancellazione e/o misura restrittiva. I possibili motivi per l'imposizione di una disdetta ordinaria ai sensi del punto 1 e/o di una misura restrittiva ai sensi del punto 4 sono riportati al punto 5. Inoltre, una disdetta ordinaria può essere motivata dal fatto che idealo e la parte contraente non si accordano sull'importo del compenso.  Tuttavia, non verrà fornita alcuna motivazione, a meno che non vi sia motivo di ritenere che ciò possa ostacolare l'efficace lotta contro le attività illecite o che debba o possa essere omesso a causa di disposizioni di legge, ufficiali o giudiziarie. 


8. Qualora idealo imponga una misura restrittiva ai sensi del punto 4 o dichiari la risoluzione del contratto, il Partner Contrattuale ha la possibilità di chiarire i fatti sottostanti e la sua valutazione nell'ambito della procedura interna di gestione dei reclami di idealo (cfr. § 14.5 delle presenti CG di idealo). 

§ 9 Responsabilità 

  1. Entrambe le parti gestiscono i propri servizi Internet (pagine idealo o shop online) in modo indipendente l'una dall'altra e ne sono le uniche responsabili dal punto di vista tecnico, contenutistico e giuridico. 
  2. idealo non si assume alcuna responsabilità per il comportamento dei clienti. In particolare si esclude la responsabilità per danni causati dai clienti al partner contrattuale. Allo stesso modo, idealo non si assume alcuna garanzia per un determinato fatturato o successo da parte dei visitatori delle pagine idealo. 
  3. Il partner contrattuale esonera idealo da tutte le rivendicazioni di terzi che sorgano in particolare a causa della veste grafica, contenutistica o tecnica delle pagine web dell'online shop e dei prodotti, servizi, informazioni e altre prestazioni ivi offerte o non offerte. Ciò vale anche per le rivendicazioni di terzi che si basano sull'utilizzo da parte di idealo delle informazioni fornite dal contraente, ovvero dei contenuti. La parte contraente deve tenere idealo sempre indenne da qualsiasi responsabilità per la violazione di un obbligo contrattuale, di un'assicurazione o di una garanzia che la parte contraente ha assunto nei confronti di terzi nell'ambito dell'elaborazione del presente rapporto contrattuale (in particolare nell'ambito dell'elaborazione dell'ordine). Ciò non vale se il partner contrattuale non è responsabile della violazione. 
  4. Se il cliente fa riferimento a condizioni dell'online shop che l'online shop ha comunicato a idealo, ma che non ritiene efficaci nei confronti del cliente (ad es. assunzione dei costi di restituzione), idealo può adempiere alle condizioni nei confronti del cliente anziché dell'online shop. Il partner contrattuale rimborserà a idealo i costi che ne derivano. 
  5. idealo risponde - per qualsiasi motivo giuridico - solo 

a. in caso di dolo e colpa grave da parte di un rappresentante legale, di un collaboratore esecutivo o di un altro ausiliario, 
b. nel merito, in caso di violazione colposa di un obbligo, il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale può regolarmente fare affidamento (cosiddetto obbligo cardinale), in caso di inadempimento e impossibilità, per cui la responsabilità per i danni patrimoniali e materiali è limitata all'importo del danno tipicamente prevedibile.
c. Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di responsabilità legale obbligatoria, in particolare ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, in caso di assunzione di una garanzia e in caso di lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica e alla salute. 

§ 10 Accordo di riservatezza 

1. Le parti contraenti si impegnano a mantenere il segreto sulle informazioni riservate. Ciò vale in particolare per le informazioni relative all'azienda, ai processi aziendali, alle strutture dei prezzi, alle transazioni, agli accordi finanziari o contrattuali, al contenuto del presente contratto e ai processi e programmi utilizzati da idealo. In caso di dubbio, si deve ritenere che le informazioni sui metodi di lavoro di una parte contrattuale che l'altra parte contrattuale riceve nell'ambito della collaborazione devono essere tenute segrete. Tale obbligo permane per un periodo di due anni dopo la cessazione del contratto di collaborazione. Sono escluse da tale obbligo le informazioni riservate

a. che erano già manifestamente note al destinatario al momento della conclusione del contratto o che sono state successivamente rese note al destinatario da una terza parte senza violare un accordo di riservatezza, disposizioni di legge o ordini ufficiali;

b. che sono noti al pubblico al momento della stipula del contratto o che vengono resi noti successivamente, a condizione che ciò non sia dovuto a una violazione del presente contratto;

c. che devono essere resi noti a causa di obblighi legali o per ordine di un tribunale o di un'autorità. Nella misura in cui ciò sia consentito e possibile, il destinatario obbligato alla divulgazione dovrà informare preventivamente l'altra parte e darle la possibilità di agire contro la divulgazione. 
 
2. le parti contraenti consentiranno l'accesso alle informazioni riservate solo ai consulenti soggetti a segreto professionale o ai quali siano stati precedentemente imposti obblighi corrispondenti a quelli di riservatezza del presente contratto. Inoltre, le parti contraenti comunicheranno le informazioni riservate solo ai dipendenti della propria azienda e ai dipendenti di società collegate a idealo ai sensi dell'art. 15 della legge tedesca sulle società per azioni, che hanno bisogno di conoscere tali informazioni per l'esecuzione del presente contratto, e obbligheranno inoltre tali dipendenti a mantenere la riservatezza nella misura consentita dal diritto del lavoro per il periodo successivo alla loro partenza. Le parti contraenti si impegnano inoltre a prendere precauzioni per impedire a terzi di accedere alle informazioni riservate. 


3. qualsiasi violazione colposa delle disposizioni di cui ai § 10.1 e 10.2 comporterà una sanzione contrattuale di 1.000,00 EUR (mille euro). Restano impregiudicate le ulteriori pretese della parte violata. La penale contrattuale pagata sarà compensata da una richiesta di risarcimento danni. 

§ 11 Adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo 

  1. Se l'“Indice dei prezzi al consumo per la Germania” pubblicato mensilmente dall'Ufficio federale di statistica (disponibile all'indirizzo www.destatis.de) cambia di almeno il 5% rispetto all'indice pubblicato per il mese in cui viene firmato il contratto di cooperazione, la retribuzione corrente che il partner contrattuale deve pagare cambia automaticamente nella stessa proporzione e viene poi arrotondata commercialmente a 0,1 centesimi di euro. La modifica della remunerazione avrà effetto dal mese successivo alla modifica. 
  2. La presente disposizione si applica di conseguenza a qualsiasi ulteriore variazione dell'indice rispetto all'ultima variazione della retribuzione. 

§ 12 Modifica del contratto 

  1. idealo si riserva il diritto di modificare il presente contratto per motivi validi, in particolare in caso di modifica della situazione giuridica o di sentenze della Corte Suprema. Inoltre, idealo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza motivazione disposizioni meno importanti del presente contratto, a condizione che tale modifica non comporti una riorganizzazione dell'intera struttura contrattuale. Per riorganizzazione dell'intera struttura contrattuale si intende ad esempio una modifica del § 2 - Retribuzione - o del § 9 - Responsabilità. 
  2. Le condizioni modificate vengono inviate in forma testuale via e-mail almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Se il partner contrattuale non è d'accordo con le modifiche, ha il diritto di recedere gratuitamente dal contratto in forma testuale fino alla data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche. La disdetta diventa effettiva 15 giorni dopo il ricevimento della comunicazione di disdetta da parte di idealo. Il Partner Contrattuale può rinunciare in qualsiasi momento al termine di disdetta ai sensi del § 13 (2) (1) sia con una dichiarazione scritta che con un chiaro atto di conferma. La pubblicazione di nuovi prodotti o servizi nei servizi di intermediazione online prima della scadenza del termine è da considerarsi un atto di conferma inequivocabile con il quale si rinuncia al termine, tranne nei casi in cui il termine ragionevole e proporzionato sia superiore a 30 giorni perché il partner contrattuale deve apportare notevoli adeguamenti tecnici ai propri prodotti o servizi a causa delle modifiche alle CG. In questi casi, l'introduzione di nuovi prodotti e servizi da parte del partner contrattuale non costituisce automaticamente una rinuncia al termine.  

 

§ 13 Accesso e utilizzo dei dati 

  1. idealo ha accesso a diversi dati degli utenti e del partner contrattuale in relazione all'utilizzo del servizio. Tra questi rientrano i dati che il partner contrattuale trasmette a idealo per la visualizzazione delle sue offerte sulle pagine di idealo (ad es. descrizioni di articoli o immagini di prodotti), nonché i dati personali ai sensi dell'art. 4 n. 1 GDPR in relazione all'utilizzo del servizio.
  2. Altri dati vengono generati durante l'utilizzo del servizio o vengono generati da idealo durante l'utilizzo del servizio. Si tratta, ad esempio, di dati per la comunicazione, per l'analisi dell'offerta, per la statistica dei clic e degli ordini o per la valutazione dei clienti.
  3. Il partner contrattuale riceve l'accesso a questi dati via e-mail e/o tramite il suo conto commerciale nell'ambito dell'utilizzo del nostro servizio e per la fatturazione con il partner contrattuale e l'elaborazione delle nostre prestazioni contrattuali.
  4. I dati vengono trasmessi anche a terzi, se idealo è obbligata per legge o se ciò è necessario per la fornitura dei nostri servizi.
  5. A meno che idealo non sia obbligata a conservare i dati per motivi contrattuali o legali o abbia un interesse legittimo a conservarli, idealo cancellerà i dati dopo la cessazione del contratto.
  6. Dopo la risoluzione del contratto, il partner contrattuale non ha più accesso ai dati che gli sono stati forniti nel conto commerciale.
    7. le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di idealo sono disponibili anche nell'informativa sulla privacy. 

§ 14 Disposizioni finali 

  1. L'eventuale invalidità o inefficacia totale o parziale di singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le Condizioni Generali non incluse o non valide saranno sostituite dalla legge (§ 306 (2) BGB). Per tutti gli altri aspetti, le parti sostituiranno la disposizione nulla o inefficace con una disposizione efficace che si avvicini il più possibile ad essa in termini economici, a meno che non prevalga o sia possibile un'interpretazione integrativa del contratto.  
  2. Si applica esclusivamente il diritto tedesco. 
  3. Per essere efficaci, le modifiche e le integrazioni al presente contratto devono essere apportate in forma testuale. Ciò vale anche per la clausola testuale di cui sopra. 
  4. Il luogo di adempimento è Berlino. Berlino, distretto di Mitte, è il foro competente esclusivo per le rivendicazioni relative all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, qualora il partner contrattuale sia un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB), non abbia una residenza permanente in Germania, abbia trasferito la propria residenza permanente all'estero dopo l'entrata in vigore del presente contratto o non sia noto il suo luogo di residenza o la sua dimora abituale al momento della presentazione dell'azione. 
  5. dealo gestisce un sistema interno gratuito per i reclami del partner contrattuale in relazione al rapporto contrattuale, raggiungibile via e-mail all'indirizzo reclami@idealo.it , che garantisce l'elaborazione in tempi ragionevoli. I partner contrattuali per il mercato austriaco che inseriscono offerte su www.idealo.it possono rivolgersi a reclami@idealo.it per presentare reclami via e-mail. idealo esamina attentamente ogni reclamo e adotta le misure necessarie, informando il partner contrattuale di ciò o dell'esito della procedura di reclamo. 
  6. idealo collabora con i mediatori raccomandati dall'Associazione tedesca del commercio elettronico e della vendita per corrispondenza (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel bevh e.V.) qui elencati (Mediazione ai sensi del regolamento P2B - Bundesverband E-Commerce und Versandhandel bevh e.V.) al fine di raggiungere una soluzione extragiudiziale di eventuali controversie con i partner contrattuali commerciali. La procedura di mediazione può comportare costi per il partner contrattuale. Prima di avviare tale procedura, i partner contrattuali dovrebbero quindi cercare di chiarire gratuitamente i propri dubbi con la gestione dei reclami di idealo (vedi § 14. N. 5 delle presenti Condizioni generali di contratto di idealo) al fine di trovare rapidamente una soluzione.